VERIFICHE SISMICHE DEGLI IMPIANTI
DI PROCESSO Come noto l'Ordinanza PCM n. 3274 del 20/03/2003
prescrive la verifica sismica degli edifici e delle opere
che possono causare incidenti rilevanti in conseguenza di
un eventuale collasso causato da un possibile evento
sismico. L'individuazione delle fattispecie di opere da
sottoporre a verifica sismica e' demandata alle singole
Regioni le quali hanno variamente deliberato ma comunque
tutti gli stabilimenti soggetti al controllo del DLgs 105/15
(RIR) sono soggetti a verifica. La nuova Direttiva 2012/18/UE
- Seveso III prescrive la valutazione del
rischio sismico anche per gli stabilimenti di soglia
inferiore. Le disposizioni della Seveso III sono disposizioni di Protezione Civile preordinate a controllare e limitare le conseguenze nell'ambiente circostante ad uno stabilimento industriale causate da un incidente verificatosi all'interno con liberazione di sostanze pericolose. E' quindi evidente che anche le unita' produttive che per quantita' sono sotto soglia inferiore secondo le disposizioni della Seveso III ma che comunque detengono o lavorano le sostanze indicate dal DLgs. 105/15 devono provvedere alle verifiche ed alla valutazione del rischio sismico dei fabbricati e delle apparecchiature di stoccaggio o lavorazione. La nuova classificazione sismica del territorio italiano eseguita dalle Regioni in base ai criteri dell' OPCM n. 3274 ha esteso la caratteristtica di sismicita' ad ampie zone che precedentemente non erano classificate. I fabbricati e gli impianti costruiti in tali zone precedentemente al 2003 non furono quindi progettati per resistere ad azioni sismiche. Per tali fabbricati ed impianti e' quindi essenziale procedere alle necessarie verifiche sismiche, anche in assenza di sostanze chimiche pericolose, ai fini della prevenzione degli infortuni sul lavoro. |
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Ma anche per le
opere progettate e costruite nelle zone gia' classificate
sismiche dalla precedente normativa e secondo le Norme
Tecniche precedenti (D.M. 16/01/96 e D.M. 14/09/05) si
deve considerare che l'azione sismica veniva calcolata
sulla base di una accelerazione orizzontale massima
convenzionale tipica ed uniforme per ciascuna zona di
classificazione. Secondo le nuove NTC 2018 (D.M. 17/01/2018) l'accelerazione orizzontale deve essere calcolata puntualmente per ciascun sito in funzione delle coordinate geografiche e di altri parametri tra cui fondamentali sono le caratteristiche del terreno di fondazione; in alcuni casi puo' essere necessaria una indagine di Risposta Sismica Locale. Inoltre le verifiche devono esssere eseguite con il calcolo agli stati limite e non piu' con il metodo delle tensioni ammissibili. Quindi anche per tali opere puo' rendersi necessaria una verifica qualora l'accelerazione orizzontale calcolata per il sito risulti maggiore di quella convenzionale della zona secondo le Norme precedenti. Inoltre le apparecchiature degli impianti venivano generalmente calcolate autonomamente, applicando l'azione sismica al baricentro delle masse, spesso senza tenere conto dell'effetto della mobilita' dei liquidi contenuti, e le relative fondazioni venivano poi calcolate separatamente applicando i carichi in fondazione trasmessi dall'apparecchiatura e autonomamente calcolati. Secondo le
NTC 2018 e l' Eurocodice 8 il sistema apparecchiatura-fondazione
deve essere considerato nel suo complesso e verificato
per equilibrio, resistenza e stabilita' ed inoltre per
apparecchiature verticali snelle il baricentro sismico
risulta sensibilmente diverso dal baricentro delle masse. |
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In definitiva e' opportuno valutare
attentamente la necessita' di sottoporre a verifica
sismica non solo gli impianti ed i fabbricati per i quali
tale verifica e' obbligatoria ma anche quelli che
comunque insistono in zona classificata sismica,
principalmente ai fini della prevenzione degli infortuni sui
luoghi di lavoro ma
anche, e non irrilevante, ai fini della salvaguardia dei
capitali fissi, della continuita' della produzione aziendale e della riduzione degli
oneri assicurativi. Ed in generale, per unita' produttive operanti in zona sismica, ai sensi del DLgs. n. 81/08 (All. IV, 1.1) le opere e strutture presenti sui luoghi di lavoro devono possedere stabilita' e solidita' corrispondenti al loro tipo di impiego ed alle caratteristiche ambientali del sito. L'esperienza
acquisita ha evidenziato che le criticita' piu'
ricorrenti sono relative a
La Societa' Italiana
Costruzioni Industriali esegue le verifiche sismiche
degli impianti e dei fabbricati secondo le metodologie
descritte in seguito. Naturalmente possono essere eseguite verifiche anche per altre ipotesi di carico diverse dallo scenario sismico:
La SICI fornisce sempre le raccomandazioni e puo' studiare e progettare eventuali interventi di messa in sicurezza ("miglioramento sismico") che si manifestassero necessari ad esito delle verifiche.
La pericolosita' sismica del sito e' valutata conformemente alle disposizioni degli allegati A e B al D.M.I. 14/01/2008 e per torri, serbatoi e sistemi di tubazioni vengono applicate le prescrizioni degli Eurocodici e delle relative Appendici Nazionali:
Per i grandi tanks di stoccaggio cilindrici verticali le verifiche possono essere eseguite secondo l' EN 1998-4 o secondo lo standard API 650 - Appendix E. Le verifiche sismiche possone essere eseguite secondo approcci o metodologie diverse. Valutazione
della Sicurezza Sismica Valutazione
della Vulnerabilita' Sismica Valutazione
affidabilistica della sicurezza sismica Per le apparecchiature degli impianti i calcoli sono eseguiti assumendo un comportamento non dissipativo mediante analisi lineare, statica o dinamica, in campo elastico con programmi di calcolo numerico sviluppati per le specifiche caratteristiche delle apparecchiature degli impianti industriali e che permettono un appropriato adattamento a caratteristiche costruttive particolari o a condizioni o vincoli locali. Per apparecchiature particolarmente complesse per geometria o per carichi, o quando prescritto dalla normativa di riferimento o richiesto dal Committente, viene eseguita una analisi FEM. Per apparecchiature di
nuova o recente installazione non contenenti sostanze
pericolose viene verificato lo stato limite SLV con vita
nominale uguale alla vita prevista per l'apparecchiatura
(NTC 7.3.6). Per apparecchiature vecchie viene verificato
il piu' gravoso fra lo stato limite SLV ragguagliato alla
vita pregressa + vita residua prevista e lo stato limite
SLC ragguagliato alla sola vita residua prevista per l'apparecchiatura.
Per
apparecchiature o tubazioni PED, o che sono soggette a
pressione interna a causa del carico liquido o solido di
esercizio, le verifiche sono eseguite anche secondo le
norme EN 13445 o EN 13480. Possono
essere verificate apparecchiature posate direttamente
sulla fondazione, su gonna di sostegno, su piedritti o su
selle . Per i fabbricati le verifiche sono eseguite con programma di calcolo agli elementi finiti e per gli stati limite ultimo SLV e di esercizio SLD secondo le NTC 2018. Per ogni verifica viene fornita una Relazione Tecnica di progetto ed una Relazione di Calcolo con i risultati delle valutazioni e le eventuali raccomandazioni di intervento.
[1] Brunelli G. - Verifica degli effetti sismici su tubazioni di impianti industriali - Impiantistica italiana - Luglio-Agosto 2013 (0.47 MB) [2] Brunelli G., Borgognoni F. - Verifica sismica della apparecchiature industriali di processo - Impiantistica italiana - Novembre-Dicembre 2014 (2.88 MB) [3] Brunelli G. - Verifiche sismiche negli
impianti a Rischio Incidenti Rilevanti - ICPMagazine - Luglio-Agosto
2016 (1.96 MB) |
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Aggiornamento: 20/05/2018 - (C) 2006-2018 Societa' Italiana Costruzioni Industriali a r.l. - Tutti i diritti riservati - Riproduzione totale o parziale vietata |